Art. 1.
(Finalità).

      1. In considerazione della diffusione del prodotto e del legame con le tradizioni, gli usi e i costumi locali, la presente legge promuove la produzione artigianale e senza fini di lucro delle grappe e delle acqueviti di frutta secondo le modalità, le agevolazioni e i limiti previsti dalla legge medesima.